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Sez. 1, Sentenza n. 560 del 01/03/1973 (Rv. 362607 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO - CREDITO ECCEDENTE LE LIRE CINQUEMILA - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - SCRITTURA CON DATA CERTA - INDICAZIONE DELLA COSA E DEL CREDITO - NECESSITA - ENTI AUTORIZZATI A PROFESSIONALI OPERAZIONI DI CREDITO SU PEGNO - SOGGEZIONE - LIMITI - DATA DELLA SCRITTURA - ACCERTAMENTO CON OGNI MEZZO.*
Stato
decisa il 1973-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362607-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO - CREDITO ECCEDENTE LE LIRE CINQUEMILA - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - SCRITTURA CON DATA CERTA - INDICAZIONE DELLA COSA E DEL CREDITO - NECESSITA - ENTI AUTORIZZATI A PROFESSIONALI OPERAZIONI DI CREDITO SU PEGNO - SOGGEZIONE - LIMITI - DATA DELLA SCRITTURA - ACCERTAMENTO CON OGNI MEZZO.*

Ai fini dell'Esercizio della prelazione del creditore pignoratizio, l'esigenza - affermata nel terzo comma dell'art 2787 cod civ con riferimento ai crediti eccedenti le lire cinquemila - che il pegno risulti da scrittura con data certa contenente sufficiente indicazione del credito e della cosa, sussiste anche per gli istituti menzionati nell'ultimo comma del citato articolo (ossia per gli enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno); con la sola differenza che in tali casi la data della scrittura, nei confronti dei terzi, anziche soggiacere al rigoroso regime previsto dall' art 2704 cod civ, puo essere accertata con ogni mezzo. (V 2617/71, mass n 353750; 1120/69, mass n 339668).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2787, Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)