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Sez. 1, Sentenza n. 843 del 07/03/1975 (Rv. 374221 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374221-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Perche una clausola contrattuale rientri fra quelle-previste dall'art 1341, secondo comma cod civ - che stabiliscono una limitazione di responsabilita a favore di colui che le ha predisposte e nei confronti dell'altro contraente, occorre che la clausola medesima, in relazione allo specifico oggetto del contratto, riduca o restringa l'ambito obiettivo della responsabilita gia fissata con piu ampia estensione da precetti normativi o convenzionali. (nella specie e stato escluso che rientri fra siffatte clausole il patto con il quale l'appaltatore assuma, nei rapporti interni con il committente, l'Obbligo di provvedere al pagamento dell'imposta di consumo sui materiali edilizi da impiegarsi nella costruzione oggetto dell'appalto). (V 3584/71, mass n 355284; 3489/71, mass n 355126).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)