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Sez. 3, Sentenza n. 3584 del 10/12/1971 (Rv. 355284 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355284-01

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La clausola, la quale circoscrive, in un contratto per adesione, la sfera di obbligazione del contraente, che predispone lo schema negoziale e la sua correlativa responsabilita, non importa per se una limitazione di tale responsabilita e, pertanto, non occorre che essa sia specificamente apposta per iscritto dal contraente per adesione, in conformita degli artt 1341 e 1342 cod civ, occorrendo, affinche una clausola importi una limitazione di responsabilita, che essa riduca l'ambito obiettivo di tale responsabilita, gia fissata con ampia estensione da precetti normativi o convenzionali, un conseguente maggiore Onere del contraente per adesione. (nella specie e stato ritenuto che la clausola secondo la quale l'Assicurazione non comprende il furto perpetrato con uncinamento delle cose assicurate attraverso le maglie della saracinescà, altro non fa che precisare l'oggetto del contratto assicurativo senza creare limitazioni di responsabilita a favore dell'assicurato). (Conf 1632'67, mass n 328437).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)