Sez. 1, Sentenza n. 13473 del 16/09/2002 (Rv. 557397 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Giudizio valutativo - Aspetti quantitativi - Ricorso - Non corretta rielaborazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Il motivo di doglianza che, fondandosi su una non corretta rielaborazione degli aspetti quantitativi di un giudizio valutativo, censuri sentenza per vizio di motivazione, è inammissibile in applicazione del principio per cui i motivi del ricorso debbono muovere da una adeguata e corretta rappresentazione dei fatti, ivi compresi i dati per una corretta elaborazione dei calcoli matematici (nella specie il ricorso, al fine di infirmare la valutazione giudiziale di determinati suoli agricoli censurata come peggiorativa rispetto alla stima amministrativa, ne desumeva il valore a metro quadrato operando la media sulla globale valutazione amministrativa, comprensiva di suoli edificatori, senza operare la previa disaggregazione dei dati) 366 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)