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Sez. 1, Sentenza n. 10576 del 04/07/2003 (Rv. 564806 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Erronea qualificazione di un documento - Proposizione dela censura - Esposizione integrale del documento e non parziale e suggestiva - Necessità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564806-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

La parte che in sede di legittimità si dolga, attraverso lo strumento di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., di un'errata valutazione di risultanze istruttorie, non può invocare il sindacato di legittimità trascrivendo solo passi di prove documentali, fuorvianti nella loro parzialità, e sostituire una personale rielaborazione delle prove alla sintesi operata dal giudice di merito del complessivo materiale probatorio, in tal modo contrapponendo alla ratio decidendi una propria valutazione, ma deve evidenziare l'inadeguatezza, l'incongruenza e l'illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, e di eventuali altri elementi di cui dimostri la decisività, onde consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione sul "decisum".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)