Sez. L, Sentenza n. 17812 del 24/11/2003 (Rv. 568386 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno di invalidità (ex legge n. 222 del 1984) - Riferimento esclusivo alla capacità di lavoro - Criterio della riduzione della generica capacità lavorativa ex legge n. 118 del 1971 - Utilizzabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE
In materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, alla stregua della legge 31 marzo 1971 n. 118 relativa ai mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Ne consegue la inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile a valutare l'invalidità pensionabile neanche come guida di massima, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare.(Nella specie la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità sulla base di una consulenza tecnica che aveva applicato le tabelle previste per l'invalidità civile dal D.M. 5 febbraio 1992 senza procedere al predetto adeguamento).
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)