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Sez. L, Sentenza n. 5016 del 04/04/2001 (Rv. 545568 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Legge n. 222 del 1984 - Riferimento esclusivo alla capacità di lavoro - Conseguenze - Controversie relative all'attribuzione della pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità - Distinzione tra capacità di guadagno e capacità di lavoro - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545568-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE

In materia di invalidità pensionabile la legge n. 222 del 1984, nell'istituire al posto della pensione di invalidità l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, ha adottato come criterio di riferimento per entrambe le suddette prestazioni anziché la "capacità di guadagno" -utilizzata nella previgente legislazione- la "capacità di lavoro". Ne consegue che nelle controversie relative all'attribuzione di una delle prestazioni in argomento non assume alcun rilievo la distinzione tra la capacità di guadagno e la capacità di lavoro in quanto si deve avere riguardo soltanto a quest'ultima. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la relazione del c.t.u. - cui la sentenza impugnata aveva aderito- non potesse considerarsi lacunosa per aver escluso che le patologie lamentate dal ricorrente potessero consentire l'attribuzione del richiesto diritto all'assegno di invalidità facendo esclusivo riferimento alla capacità lavorativa dell'assicurato, senza distinguerla dalla capacità di guadagno dello stesso).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)