Sez. L, Sentenza n. 17111 del 03/12/2002 (Rv. 558914 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Pensione di inabilità - Presupposto sanitario - Valutazione complessiva di diverse infermità coesistenti - Necessità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del requisito sanitario per la pensione di inabilità, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall'assicurato, per età, capacità ed esperienza, senza esporne a particolare danno la salute.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)