Sez. 1, Sentenza n. 7111 del 23/12/1982 (Rv. 424782 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - TRIBUNALE - COMPETENZA - ESTENSIONE A TUTTE LE AZIONI DERIVANTI DALLA PROCEDURA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - TRIBUNALE - COMPETENZA - ESTENSIONE A TUTTE LE AZIONI DERIVANTI DALLA PROCEDURA - ESCLUSIONE.*
Nella liquidazione coatta amministrativa, il tribunale che ha dichiarato lo stato d'insolvenza, all'infuori delle ipotesi in cui la disciplina di detta procedura concorsuale ne prevede espressamente l'intervento, non può ritenersi munito, in via generale, di Competenza funzionale su tutte le azioni che derivino dalla procedura stessa (nella specie, revocatoria di pagamenti), atteso che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 24 della legge fallimentare, in considerazione della diversità di posizione e di compiti del tribunale che dichiara il fallimento rispetto a quello che dichiara lo stato d'insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta. (V 2795/76, mass n 381538; (V 1045/66, mass n 322095).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge Falliment. art. 213 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 213 CORTE COST., Legge Falliment. art. 214, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 214, Legge Falliment. art. 215 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)