Sez. 1, Sentenza n. 2795 del 15/07/1976 (Rv. 381538 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - IN GENERE - TRIBUNALE - COMPETENZA - LIMITI - COGNIZIONE DELLE CAUSE CONNESSE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - IN GENERE - TRIBUNALE - COMPETENZA - LIMITI - COGNIZIONE DELLE CAUSE CONNESSE - ESCLUSIONE.*
Nella liquidazione coatta amministrativa la procedura non si concentra presso il tribunale, i cui interventi sono limitati alla decisione di talune controversie, ma si risolve in un complesso di operazioni rientranti nelle attribuzioni dell'autorita amministrativa (Commissario liquidatore, comitato di sorveglianza) onde il tribunale non puo estendere la sua cognizione alle cause connesse, ex art 24 della legge fallimentare. (V 1045/66, mass n 322095).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 198, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)