Sez. 1, Sentenza n. 3741 del 02/06/1988 (Rv. 458996 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CESSAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ATTI SOGGETTI A REVOCATORIA - TERMINE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CESSAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ATTI SOGGETTI A REVOCATORIA - TERMINE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
La consecutività della procedura fallimentare rispetto a quella di amministrazione controllata, la quale comporta, al fine della individuazione degli Atti suscettibili di revocatoria, il riferimento al periodo di tempo anteriore alla data del provvedimento di ammissione a detta amministrazione controllata, si verifica quando la seconda procedura sia espressione della medesima crisi economica che abbia determinato la prima e che non sia stata sanata nel suo corso, e, pertanto, non è esclusa dal mero frapporsi di un intervallo di tempo fra la scadenza del periodo di amministrazione e la dichiarazione del fallimento. (V 3757/85, mass n 441343; (V 3614/79, mass n 400031; (V 4216/76, mass n 382894).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)