Sez. 1, Sentenza n. 6263 del 22/06/1990 (Rv. 467891 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - PROVINCIA DI BOLZANO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA PROVINCIA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - PROVINCIA DI BOLZANO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA PROVINCIA - ESCLUSIONE.*
La notifica alla provincia dell'atto di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione - secondo quanto prescritto dall'art. 14, primo comma, legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, come modificato dall'art. 8 della legge provinciale 22 maggio 1978 n. 23 - ha finalità non processuale, ma solo informativa (così come per la notifica prevista dall'omologo art. 51 della legge statale n. 2359 del 1865), per cui la detta provincia è carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda di opposizione stante la sua posizione di terzietà rispetto ai soggetti del rapporto espropriativo e del relativo procedimento di opposizione alla stima (carenza rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, quando sulla questione non si è formato un giudicato né esplicito né implicito). (V 767/88, sulla prima parte; (V 6459/85, mass n 443535, sulla prima parte; (V 5984/79, mass n 402677, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 20/08/1972 num. 15 art. 14 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 22/05/1978 num. 23 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)