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Sez. 2, Sentenza n. 4626 del 14/10/1978 (Rv. 394289 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CONSEGUENTE RESPONSABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394289-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CONSEGUENTE RESPONSABILITA - CONDIZIONI.*

Nel caso di interruzione delle trattative contrattuali, la violazione del principio di buona fede e la conseguente responsabilita precontrattuale si verificano soltanto se l'interruzione risulti priva di ogni ragionevole giustificazione, cosi da sacrificare arbitrariamente il logico affidamento che la controparte possa aver fatto sulla conclusione del contratto, tenuto conto del modo, della durata e dello stato delle trattative. (V 2765/69, mass n 342481).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)