Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Mancata comunicazione della data di udienza pubblica
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
- Deposito tardivo delle memorie - Rinvio dell'udienza - Necessità - Limiti - Richiesta di tutte le parti di discussione immediata - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la mancata comunicazione alle parti costituite nel giudizio di merito, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica rende necessario il rinvio ad altra udienza, salvo che le parti stesse, concordemente, richiedano la discussione immediata sulla base delle difese già sviluppate, anche nelle memorie eventualmente depositate oltre il termine previsto dall'art. 378 c.p.c., stante il pieno raggiungimento di ogni scopo processualmente rilevante, con conseguente sanatoria, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., di tutte le difformità nella conduzione del processo.
Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)