Sez. 5 - , Ordinanza n. 25516 del 12/10/2018 (Rv. 650951 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE | Procedimento dinanzi alla Commissione tributaria centrale - Omessa comunicazione della data di fissazione dell'udienza - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE
L'emanazione della decisione da parte della Commissione Tributaria Centrale, senza che sia stata tempestivamente comunicata alla parte la data fissata per la medesima, comporta una violazione del principio del contraddittorio che determina l'invalidità della pronuncia, denunciabile con ricorso per cassazione, anche se successivamente alla comunicazione intempestiva l'interessato non abbia presentato alla commissione alcuna istanza o difesa, in quanto la sanatoria ex art. 157, comma 2, c.p.c. implica un comportamento processuale attivo e positivo nel quale deve inserirsi l'omissione della deduzione della intervenuta nullità.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)