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Sez. 3, Sentenza n. 3662 del 18/04/1996 (Rv. 497127 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Diritto del creditore nei confronti del fideiussore - Momento di insorgenza - Conseguenze in tema di prescrizione.
Stato
decisa il 1996-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497127-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita. Ne consegue che il termine di prescrizione di tale diritto non comincia a decorrere fino a quando il creditore non possa esigere il proprio credito dal debitore principale (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha affermato che il credito di una banca verso il titolare di un conto corrente diviene certo liquido ed esigibile per effetto del recesso esercitato dalla banca stessa, dalla cui data comincia a decorrere la prescrizione ordinaria per l'azione nei confronti del fideiussore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)