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Sez. 3, Sentenza n. 5481 del 19/06/1997 (Rv. 505293 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE | Prescrizione - Decorrenza del termine - Dalla data di costituzione della garanzia - Esclusione - Dal momento della esigibilità del debito garantito - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505293-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE

Qualora il giudice di merito accerti che la garanzia fideiussoria, prestata in favore di un istituto bancario anche per obbligazioni future e senza limiti temporali, si estende allo scoperto di conto corrente, dovrà, conseguentemente, calcolare la decorrenza del relativo termine di prescrizione non in relazione alla data di costituzione della garanzia, ma a quella in cui il debito garantito è divenuto esigibile, stante la natura tipicamente accessoria della fideiussione rispetto al credito garantito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)