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Sez. L, Sentenza n. 2047 del 02/03/1994 (Rv. 485532 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Ammissibilità - Condizioni - Carattere stagionale dell'attività lavorativa - Presupposto - Svolgimento da parte dell'impresa di attività stagionale e promiscuamente d'attività non stagionali - Legittimità dell'apposizione del termine - Condizione - Adibizione del lavoratore alla sola attività non stagionale - Attribuzione del carattere stagionale alla mera intensificazione dell'attività non stagionale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485532-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

Il carattere stagionale dell'attività lavorativa, che legittima l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1, comma secondo lett. a) legge n. 230/1962 (in relazione al d.P.R. n. 1525/1963, recante l'elenco di dette attività), mentre prescinde dalla occasionalità o straordinarietà dell'opera o servizio, ne postula tuttavia l'espletamento temporaneo, limitato ad una stagione. Nell'ipotesi in cui l'impresa eserciti promiscuamente attività non stagionale ed attività stagionali incluse nell'elenco di cui al d.P.R. citato, la legittimità dell' apposizione del termine al contratto è subordinata alla prova che il lavoratore assunto sia stato adibito soltanto ad attività di carattere stagionale; tale carattere non può essere attribuito alla mera intensificazione - correlata alle fluttuazioni del mercato - dell'attività non stagionale, cui non sia possibile sopperire con il normale organico.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)