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Sez. 5, Sentenza n. 12756 del 02/09/2002 (Rv. 557222 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione dell'imposta ex art.19 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Limiti - Versamento in relazione a operazione effettivamente assoggettata all'imposta - Necessità.
Stato
decisa il 2002-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557222-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, in base agli artt. 17 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nella formulazione previgente alla novella recata dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313), letti ed interpretati in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 17 e 20 della sesta direttiva del Consiglio C.E.E. del 15 maggio 1977, n. 77/388 C.E.E., e del principio affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità con la sentenza 13 dicembre 1989, in c. 342/87, l'esercizio del diritto di detrazione è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un'operazione soggetta all'IVA o versate in quanto dovute, e non si estende all'imposta che sia stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 313 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)