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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15068 del 17/06/2013 (Rv. 627147 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione dell'imposta ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Limiti - Riferimento ad imposte realmente dovute - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627147-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di detrazione dell'IVA, ai sensi degli artt. 17 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - per cui è detraibile, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione - interpretati in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 17 e 20 della Sesta direttiva del Consiglio C.E.E. del 15 maggio 1977, n. 77/388 C.E.E., e del principio affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità con sentenza 13 dicembre 1989, (c. 342/87), l'esercizio del diritto di detrazione è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un'operazione soggetta all'IVA o versate in quanto dovute, e non si estende all'imposta che sia stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)