Sez. 2 - , Sentenza n. 2968 del 31/01/2019 (Rv. 652576 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni al codice della strada - Opposizione per omessa notifica del verbale di contestazione - Termine di proposizione - Individuazione prima e dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni al codice della strada, l'opposizione con la quale si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa per l'omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione va proposta, a pena di inammissibilità, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del d.lgs. citato. La stessa opposizione, invece, se presentata in data antecedente, è soggetta al termine di sessanta giorni di cui all'art. 204 bis del codice della strada.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7, Cod. Strada Nuovo art. 204 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)