Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3081 del 08/02/2011 (Rv. 617139 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Competenza del tribunale a dichiarare il fallimento - Trasferimento della sede dell'imprenditore oltre l'anno antecedente all'iniziativa - Rilevanza - Limiti - Effettività del trasferimento - Necessità - Prova - Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Ai fini della competenza del tribunale a dichiarare il fallimento, a norma dell'art. 9, comma 2, legge fall. - nel testo, "ratione temporis" vigente, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, resta imprescindibile la verifica dell'effettività del trasferimento della sede legale; ne consegue che se, come nella specie, la sede legale, coincida con un mero recapito di uno studio professionale, dove non vi sono beni o strutture aziendali, è superata la presunzione "juris tantum" di coincidenza della sede effettiva con quella legale, a nulla rilevando la positività della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento nella nuova sede, di significato neutro rispetto all'oggetto dell'accertamento in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)