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Sez. 3, Sentenza n. 3443 del 20/10/1975 (Rv. 377607 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - ATTO DI APPELLO - NOTIFICAZIONE - VIZIO IMPLICANTE LA NULLITA - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - INOSSERVANZA - RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLO ISTRUTTORE DA PARTE DEL COLLEGIO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCOMBENTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377607-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - ATTO DI APPELLO - NOTIFICAZIONE - VIZIO IMPLICANTE LA NULLITA - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - INOSSERVANZA - RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLO ISTRUTTORE DA PARTE DEL COLLEGIO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCOMBENTE - CONSEGUENZE.*

Poiche la norma dell'art 291 cod proc civ contempla qualsiasi vizio che importi la nullita della notificazione della citazione e poiche tale norma e applicabile al giudizio di appello in virtu del richiamo contenuto nell'art 359, l'istruttore di secondo grado, qualora rilevi un vizio importante la nullita della notificazione dell'atto di appello, e tenuto, a norma del primo comma dell'art 350 e prima di dichiarare la contumacia dell'appellato, ad assegnare, anche d'ufficio, all'appellante un termine perentorio per rinnovare tale notificazione. Ove a cio l'istruttore non abbia provveduto, il collegio non puo dichiarare l'inammissibilita dell'appello, ma deve, con ordinanza, rimettere la causa all'istruttore per l'espletamento di tale incombente, la cui esecuzione, operante ex tunc, impedisce ogni decadenza dell'appellante, sanandosi cosi il vizio della precedente notificazione. (V 178/67, mass n 325897).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)