Sez. 2, Sentenza n. 178 del 20/01/1967 (Rv. 325897 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - CONTUMACIA DELL'APPELLANTE - NULLITA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI APPELLO - RINNOVAZIONE - NECESSITA - MANCANZA - NULLITA DEL GIUDIZIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - CONTUMACIA DELL'APPELLANTE - NULLITA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI APPELLO - RINNOVAZIONE - NECESSITA - MANCANZA - NULLITA DEL GIUDIZIO.*
Secondo la norma dell'art.291 cod. proc. civ., la quale contempla qualsiasi vizio implicante nullita della notificazione della citazione ed e applicabile, per l'esplicito disposto dell'art.359, anche al giudizio di appello, l'istruttore di secondo grado, prima di dichiarare la contumacia dell'appellato, e tenuto, ai sensi dell'art. 350, 1 comma, ad assegnare, anche d'ufficio, all'appellante un termine perentorio per rinnovare la notificazione dell'atto di appello irritualmente eseguita ove l'istruttore non abbia gia disposto, deve provvedervi il collegio rimettendo la causa all'istruttore medesimo per l'osservanza di tale adempimento, la cui esecuzione, operando con efficacia ex tunc impedisce ogni decadenza dell'appellante. In difetto di tale sanatoria, la nullita della notificazione, incidendo sull'integrita del contraddittorio, estende i suoi effetti all'intero procedimento che ne e seguito ed alla sentenza che lo ha definito, pronunciata nella dichiarata contumacia dell'appellato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)