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Sez. 2, Sentenza n. 5241 del 30/07/1983 (Rv. 430119 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DIPENDENTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - MEZZI ED OGGETTO.*
Stato
decisa il 1983-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430119-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DIPENDENTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - MEZZI ED OGGETTO.*

Nelle obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sè alcun risarcimento automatico, sotto il profilo del danno emergente che poteva essere attuato attraverso la semplice rivalutazione della somma dovuta, ma può essere causa di danni maggiori in aggiunta a quelli coperti con l'attribuzione degli interessi legali; con la conseguenza che il creditore - il quale intenda ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno, indicato nella svalutazione della somma dovutagli - ha l'Onere di proporre espressa, tempestiva domanda, nonché di allegare e dimostrare attraverso qualsiasi mezzo di prova (incluso il notorio) il pregiudizio sofferto per la mancata disponibilità del danaro. (Conf 1818/82, mass n 419661; (Conf 329/82, mass n 418030).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)