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Sez. 3, Sentenza n. 329 del 18/01/1982 (Rv. 418030 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - ONERI A CARICO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1982-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418030-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - ONERI A CARICO DEL CREDITORE.*

Nelle obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria, verificatasi durante la mora del debitore, non giustifica in sè alcun risarcimento automatico sotto il profilo del danno emergente che possa essere attuato attraverso la semplice rivalutazione della somma dovuta, come avviene nel danno da illecito, ma può essere causa di danni maggiori in aggiunta a quelli coperti con l'attribuzione degli interessi di mora. A tal fine, pertanto, il creditore che intenda ottenere, oltre agli interessi, il risarcimento dell'ulteriore danno che abbia indicato nella svalutazione della somma dovutagli, ha l'Onere di proporre espressa e tempestiva domanda nonché di allegare e dimostrare, attraverso qualsiasi mezzo di prova, incluso il notorio, il pregiudizio sofferto per la mancata disponibilità del denaro. (Conf 1772/81, mass n 412456; (Conf 6232/80, mass n 409955; (Conf 5572/79, mass n 402167; (Conf 3776/79, mass n 400217).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)