Sez. 3, Sentenza n. 1818 del 20/03/1982 (Rv. 419661 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MORA DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ AUTOMATICA - ESCLUSIONE - ONERE DI PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA ED ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MORA DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ AUTOMATICA - ESCLUSIONE - ONERE DI PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA ED ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
Nelle obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sè alcun risarcimento automatico, sotto il profilo del danno emergente, che possa essere attuato attraverso la semplice rivalutazione della somma dovuta, come avviene nel danno da illecito, ma può esser causa di danni maggiori in aggiunta a quelli coperti con l'attribuzione degli interessi legali. Con la conseguenza che il creditore - il quale intenda ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno, indicato nella svalutazione della somma dovutagli - ha l'Onere di proporre espressa e tempestiva domanda, nonché di allegare e dimostrare, attraverso qualsiasi mezzo di prova (incluso il notorio), il pregiudizio sofferto per la mancata disponibilità del danaro. (Conf 329/82, mass n 418030; (Conf 6232/80, mass n 409955, sulla seconda parte; (Conf 3776/79, mass n 400218, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)