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Sez. L, Sentenza n. 13068 del 17/06/2005 (Rv. 581973 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Ricorso incidentale tardivo nei confronti di parte diversa dall'impugnante principale - Soggetto soccombente cointeressato con il ricorrente principale - Proposizione nei termini ordinari - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581973-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI

Il ricorso incidentale proposto, da soggetto interamente soccombente nel giudizio di merito e cointeressato rispetto al ricorrente principale, nei confronti di parte diversa dall'impugnante principale deve essere proposto nei termini ordinari, atteso che - essendo l'interesse all'impugnazione insorto per effetto della statuizione di merito e non della proposizione del ricorso principale - non sussiste alcuna dipendenza dal ricorso principale che legittimi la proposizione del ricorso una volta decorso il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)