Sez. L, Sentenza n. 5920 del 24/03/2004 (Rv. 571512 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Contro parti diverse dall'impugnante in via principale - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
L'impugnazione incidentale tardiva, ex art. 334 cod. proc. civ., può essere proposta solo contro la parte che esperendo il gravame principale abbia direttamente o indirettamente (tramite integrazione del contraddittorio) provocato il riesame di un capo favorevole della sentenza, salvo il caso che si tratti di cause inscindibili o dipendenti. (Nella specie, relativa ad azione di rivalsa proposta dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro mediante intervento autonomo nel giudizio di responsabilità promosso da lavoratore infortunato per ottenere il c.d. danno differenziale, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dall'INAIL nei confronti del medesimo datore di lavoro a seguito della proposizione del ricorso in cassazione in via principale da parte del lavoratore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)