diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9710 del 04/07/2002 (Rv. 555523 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Ricorso incidentale - Termini - Ricorso incidentale adesivo - Proposizione nei termini ordinari - Necessità - Ipotesi di soccombenza reciproca - Configurabilità di impugnazione adesiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555523-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI

Il ricorso incidentale rivolto ad ottenere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dal ricorrente principale (ricorso c.d. adesivo, già previsto come figura autonoma dal precedente codice di rito ed oggi assorbito dalla figura del ricorso incidentale), essendo proposto a tutela di un interesse che sorge non per effetto dell'impugnazione altrui ma in conseguenza dell'emanazione della sentenza, non si sottrae all'onere di osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che per tale tipo di ricorso non trovano applicazione i termini dell'impugnazione incidentale tardiva, ex art. 334 cod. proc. civ.; tale tipo di impugnazione meramente adesiva, peraltro, non può configurarsi nelle situazioni di reciproca soccombenza, in cui l'interesse ad impugnare deriva dall'impugnazione proposta dall'altra parte in via principale, atteso che al soccombente "pro parte" è consentito valutare la sentenza nella sua totalità, sicché egli, una volta proposta nei suoi confronti l'impugnazione principale, può tutelare i suoi interessi impugnando a sua volta la medesima sentenza, secondo il meccanismo del richiamato art. 334, che vale a salvaguardare la posizione della parte che intende accettare la sentenza, purché altrettanto faccia l'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)