Sez. 3, Sentenza n. 29990 del 24/06/2014 Cc. (dep. 09/07/2014) Rv. 259949 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - oggetto | Sequestro di cose costituenti corpo del reato - Decreto di convalida del P.M. - Motivazione - Necessità - Enunciazione mediante formule sintetiche o prestampate - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - oggetto
Il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio può essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate. (Fattispecie in cui, in relazione a convalida di sequestro probatorio effettuato per il reato di importazione, senza autorizzazione, di principi farmacologicamente attivi, e con riferimento a sostanze che si ipotizzava avessero tale natura, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sintetizzata nell'espressione "quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato o comunque cosa pertinente al reato, in quanto trattasi di beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini volte a stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/04/2006 num. 219 art. 50, Decreto Legisl. 24/04/2006 num. 219 art. 55, Decreto Legisl. 24/04/2006 num. 219 art. 147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)