Sez. 3, Sentenza n. 19615 del 11/03/2014 Cc. (dep. 13/05/2014) Rv. 259647 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Sequestro di cose costituenti corpo del reato - Convalida - Motivazione sulla concreta finalità probatoria perseguita per l'accertamento dei fatti - Necessità - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo di reato, deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima la motivazione di decreto di convalida emesso a norma dell'art. 355 cod. proc. pen. sintetizzata nell'espressione di stile "quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato trattandosi di cose sulle quali il reato è stato commesso").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)