Sez. U, Sentenza n. 5186 del 09/05/1991 (Rv. 472080 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione | Pretese restitutorie conseguenti alla riforma - Proposizione nella fase di gravame - Ammissibilità - Effetti - Limiti.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione
Sebbene nel codice di rito manchi una norma specifica relativa alle pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado, tali pretese possono trovare ingresso nella fase di gravame predetta al fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni, fermo restando che la condanna restitutoria va subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)