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Sez. 3, Sentenza n. 13635 del 05/11/2001 (Rv. 549997 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Richieste restitutorie del soccombente in primo grado - Accoglimento in appello - Eseguibilità del capo restitutorio - Presupposti - Passaggio in giudicato della sentenza di appello - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Esplicita condizione in tal senso nella sentenza di riforma a tale evento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549997-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

Le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono trovare ingresso nella fase di gravame, pur in assenza di una norma specifica nel codice di rito, per precostituire il titolo esecutivo per la restituzione di quanto corrisposto dal soccombente per effetto della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, ma l'eseguibilità del capo restitutorio della sentenza di appello che accolga la relativa domanda è necessariamente subordinata alla cessazione degli effetti esecutivi della sentenza riformata, e cioè al passaggio in giudicato della sentenza di riforma, senza che, perciò, occorra che i giudici di appello dispongano un'esplicita condizione in tal senso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)