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Sez. 1, Sentenza n. 2108 del 15/03/1990 (Rv. 465937 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AREE EDIFICABILI - VALORE VENALE DEL FONDO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1990-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465937-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AREE EDIFICABILI - VALORE VENALE DEL FONDO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Il criterio della Determinazione dell'indennità espropriativa alla stregua del valore venale del fondo, che è previsto dall'art. 39 della legge 1865 n. 2359 ed è applicabile anche alle espropriazioni di aree edificabili disposte ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (incluse quelle per l'attuazione di piani di edilizia economica e popolare), a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 16 di tale ultima legge e delle Disposizioni dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385, reintroduttive di analoghe norme in via provvisoria (sentenze Corte costituzionale nn. 5 e5/80 223/83) - manifestamente non contrasta con l'art. 42 comma terzo cost.. Atteso che detto precetto costituzionale consente ma non impone che l'indennità sia determinata in misura inferiore al valore venale ed affida al legislatore ordinario la sua concreta quantificazione, fra un limite minimo, rappresentato da un'apprezzabile e non simbolica compensazione della perdita del bene, ed un limite massimo, rappresentato dall'effettiva entità di tale perdita, così consentendo che l'indennità medesima raggiunga detto valore venale. (Conf 789/89, mass n 461809; (Conf 3785/88, mass n 459019; (Conf 671/88, mass n 457122).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)