Sez. 1, Sentenza n. 789 del 08/02/1989 (Rv. 461809 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - RIFERIMENTO AL VALORE VENALE DEL BENE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - RIFERIMENTO AL VALORE VENALE DEL BENE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, il quale correla l'indennità espropriativa al valore venale del bene, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, poiché tale norma costituzionale, nell'imporre un indennizzo per il sacrificio della proprietà privata, ne autorizza un ammontare inferiore a detto valore, purché abbia consistenza di serio ristoro per l'espropriato, ma non ne esclude la coincidenza con l'intera perdita patrimoniale subita dall'espropriato medesimo. (V 5/80, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)