Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29294 del 28/12/2011 (Rv. 620378 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | CERTALEX - Assunzioni a termine di cui all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Individuazione di nuove ipotesi di apposizione di termine da parte della contrattazione collettiva - Sostituzione del lavoratore assente per ferie con assunzione a termine - Indicazione del nome del sostituito in analogia con l'art. 1 della legge n. 230 del 1962 - Necessità - Esclusione - Ragioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, consente alla contrattazione collettiva di individuare ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro autonome rispetto alle fattispecie legali. Non può pertanto ritenersi che l'ipotesi, contenuta nella contrattazione collettiva, della sostituzione di un lavoratore assente per ferie mediante assunzione a tempo determinato debba rispettare la prescrizione d'indicare il nome del lavoratore sostituito, in analogia a quanto prescritto dall'art. 1 lett. b) della legge n. 230 del 1962, per il caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)