Sez. L, Sentenza n. 18293 del 30/08/2007 (Rv. 599337 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine di cui all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Delega in bianco a favore dei sindacati per l'individuazione di nuove ipotesi di apposizione di termine - Sussistenza - Sostituzione del lavoratore assente per ferie con assunzione a termine - Indicazione del nome del sostituito in analogia con l'art. 1 della legge n. 230 del 1962 - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, senza che sussista alcun vincolo che imponga l'individuazione di figure di contratto omologhe a quelle previste dalla legge; non può pertanto ritenersi che l'ipotesi, contenuta nella contrattazione collettiva, della sostituzione di un lavoratore assente per ferie mediante assunzione a tempo determinato debba rispettare la prescrizione di indicare il nome del lavoratore sostituito, in analogia a quanto prescritto dall'art. 1 lett. B della legge n. 230 del 1962, per il caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (nella fattispecie, con riferimento a controversia avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di nullità di un contratto a termine, stipulato dalla Soc. Poste Italiane spa per la sostituzione di dipendenti assenti per ferie, ai sensi del C.C.N.L. 26 novembre 1997, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato invalido il contratto a termine perché non dimostrava la necessaria correlazione fra le esigenze dedotte e l'assunzione a termine di un determinato soggetto).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. B, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)