Sez. 1, Sentenza n. 7662 del 19/07/1999 (Rv. 528756 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Imposta dovuta in base al condono ex D.L. n. 429/82, liquidata dall'amministrazione finanziaria - Iscrizione a ruolo e consegna del ruolo all'intendente di finanza entro il termine di cui all'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessità - Notifica entro il predetto termine anche della cartella esattoriale - Necessità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, liquidate dal'Ufficio con le modalità stabilite dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, devono essere iscritte, a pena di decadenza, in ruoli formati e consegnati all'Intendente di Finanza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza che, al fine di evitare detta decadenza, entro il termine quinquennale predetto debba essere effettuata anche la notifica al contribuente della cartella esattoriale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 20, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)