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Sez. 4, Sentenza n. 44511 del 23/09/2003 Ud. (dep. 14/11/2003) Rv. 226409 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Ricusazione del giudice - Per aver emesso sentenza di patteggiamento nei confronti del coimputato - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226409-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

Non può essere ricusato, da parte dell'imputato, ai sensi dell'art. 34 comma secondo del codice di rito (e della sentenza n. 371/1996 della Corte Costituzionale), il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza di patteggiamento nei confronti di altro soggetto a suo tempo coimputato dell'istante, quando detta sentenza - anche se relativa a reato necessariamente plurisoggettivo - non contenga alcun cenno alla posizione dell'imputato concorrente in quel reato, per il quale il procedimento sia proseguito nelle forme ordinarie. (Affermando il principio la Corte ha tuttavia precisato che una situazione di incompatibilità è configurabile allorché venga dimostrato che il giudice del patteggiamento, anziché limitarsi al controllo giuridico della fattispecie contestata ed alla verifica della inesistenza di ipotesi di non punibilità, abbia invece proceduto a valutazioni di merito, tali da poter vulnerare la posizione del terzo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)