Sez. 6, Sentenza n. 1752 del 14/05/1998 Cc. (dep. 11/06/1998) Rv. 211078 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Giudice - Incompatibilità - Derivante dalla pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di concorrenti nel reato in separato giudizio - Possibilità di pregiudizio a carico dell'"extraneus" nel successivo procedimento nei suoi confronti - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non afferma la penale responsabilità dell'imputato. Pertanto, essa non è idonea a dar luogo all'incompatibilità - introdotta con sentenza additiva della Corte costituzionale 2 novembre 1996, n. 371, che ha modificato in tal senso l'art. 34 c.p.p. - del giudice che tale sentenza abbia pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti di concorrenti nel reato, nel separato giudizio a carico di altro coimputato. A maggior ragione deve essere affermata l'inidoneità di tale sentenza ai fini anzidetti se la condotta ascritta a quest'ultimo coimputato, nell'ambito delle stesso capo di imputazione, sia diversa da quella addebitata ai coimputati che hanno patteggiato la pena nel separato giudizio. (Fattispecie in tema di corruzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)