diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2513 del 20/05/1997 Cc. (dep. 23/10/1997) Rv. 208710 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Mancata trasmissione degli atti al Tribunale - Dichiarazione di inefficacia della misura - Unica possibilità - Decisione sulla richiesta - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208710-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In materia di riesame della misura cautelare, nel caso di mancata trasmissione, in tutto o in parte, degli atti presentati dal pubblico ministero al G.I.P. con la richiesta di applicazione della misura, il Tribunale, pronunciandosi in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., può soltanto dichiarare l'inefficacia della misura cautelare, senza potersi pronunziare sulla richiesta di riesame; ciò perché la mancata trasmissione degli atti, a differenza della tardiva trasmissione, preclude definitivamente quella piena cognizione che caratterizza il procedimento di riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)