Sez. 1, Sentenza n. 5748 del 19/11/1998 Cc. (dep. 12/01/1999) Rv. 212194 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Mancata trasmissione della integralità degli atti presentati al giudice con la richiesta di misura - Conseguenze - Perdita di efficacia della misura.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Al tribunale del riesame devono essere trasmessi tutti gli atti presentati al giudice a norma dell'art, 291, comma 1, c.p.p. La omessa trasmissione di parte di essi vale a configurare inottemperanza all'obbligo sancito dall'art.309, comma 5, c.p.p., alla quale il decimo comma dello stesso articolo ricollega la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame che ha dichiarato la perdita di efficacia della misura, in quanto tra gli atti trasmessi dal pubblico ministero non ne risultavano alcuni menzionati nel provvedimento sottoposto al riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)