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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14594 del 10/06/2013 (Rv. 627228 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA | Comunicazione della data di trattazione - Omissione - Violazione del principio del contraddittorio - Configurabilità - Deduzione con istanza di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627228-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA

La violazione del principio del contraddittorio, che si assuma verificatasi per avere la commissione tributaria regionale deciso senza preventiva comunicazione della data di trattazione della causa, può essere denunciata con ricorso per cassazione avverso la sentenza della medesima commissione, ma non con istanza di revocazione, non sussistendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 395 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)