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Sez. 1, Sentenza n. 416 del 17/01/1991 (Rv. 470523 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla Commissione tributaria centrale - Decisione del ricorso - Fissazione della data e comunicazione alle parti | Omissione - Violazione del principio del contraddittorio - Configurabilità - Deduzione con istanza di revocazione - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470523-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla Commissione tributaria centrale - Decisione del ricorso - Fissazione della data e comunicazione alle parti

La pronuncia della decisione da parte della Commissione Tributaria Centrale, senza che sia stata tempestivamente comunicata alla parte data fissata per la medesima, comporta una violazione del principio del contraddittorio, denunciabile con ricorso per cassazione (e non con istanza di revocazione), anche se successivamente alla comunicazione intempestiva l'interessato non abbia presentato alla commissione alcuna istanza o difesa, in quanto la sanatoria ex art. 157, secondo comma cod. proc. civ. implica un comportamento processuale attivo e positivo nel quale deve inserirsi l'omissione della deduzione della intervenuta nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 157, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)