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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11487 del 14/05/2013 (Rv. 627187 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA | Istanza di discussione di pubblica udienza - Notifica alle parti costituite - Necessità - Omissione - Lesione del diritto di difesa della parte non avvisata e assente - Conseguenze - Nullità della sentenza comunque pronunciata.
Stato
decisa il 2013-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627187-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA

Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; ne consegue che la omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità della decisione della commissione tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)