Sez. 3, Sentenza n. 10434 del 18/07/2002 (Rv. 555897 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE | Limiti - Formarsi del giudicato interno a seguito di pronuncia esplicita o implicita sul punto - Fattispecie.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE
La nullità derivante da mancanza dello "ius postulandi" del difensore della parte (in quanto, nella specie, avvocati del libero foro e non Avvocato dello Stato), ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae al principio della conversione della causa di nullità in corso di impugnazione e al limite costituito dal formarsi di giudicato interno a seguito di pronuncia esplicita o implicita sul punto 3; tale nullità, pertanto non può essere fatta valere nel corso del giudizio di cassazione quando, come nella specie, vi sia stata sentenza delle Sezioni Unite in ordine alle questioni di giurisdizione prospettata nel ricorso principale e in quello incidentale, giacché la questione della sussistenza dello ius postulandi in capo ai difensori delle parti è pregiudiziale all'esame dei motivi di ricorso, inclusi quelli relativi alla giurisdizione, e deve essere esaminata con precedenza al fine di vagliare l'ammissibilità del ricorso (principale o incidentale) medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)