diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8762 del 30/05/2003 (Rv. 563785 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Nullità del giudizio di primo grado - Non dedotta in appello - Deduzione per la prima volta in Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563785-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

L'eventuale nullità del giudizio di primo grado (nella specie, per nullità della procura al difensore) che non sia stata fatta valere in appello, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità a causa dell'intervenuta preclusione derivante dal principio di cui all'art. 161 cod. proc. civ., secondo il quale tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, a meno che la gravità del vizio dedotto non sia tale da impedire che lo stesso atto che ne è inficiato possa essere assunto nel modello legale della figura, configurandosi così una inesistenza giuridica dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio ex art. 161, comma secondo cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)