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Sez. U, Sentenza n. 1359 del 27/02/1980 (Rv. 404886 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - DOVERE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROCEDERE ALLA VERIFICA ED AL COLLAUDO E CORRELATIVO DIRITTO DELL'APPALTATORE A TALE PRONUNCIA - TUTELABILITA DEL PREDETTO DIRITTO DINANZI ALL'AGO.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404886-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - DOVERE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROCEDERE ALLA VERIFICA ED AL COLLAUDO E CORRELATIVO DIRITTO DELL'APPALTATORE A TALE PRONUNCIA - TUTELABILITA DEL PREDETTO DIRITTO DINANZI ALL'AGO.*

In tema di appalto di opere pubbliche, a fronte del dovere della amministrazione appaltante di procedere alla verifica delle opere medesime ed all'approvazione o meno del relativo collaudo, nel termine fissato dal capitolato speciale o comunque senza indugio (art 109 del RD 25 maggio 1895 n 350), deve riconoscersi il diritto dell'appaltatore ad ottenere tale pronuncia, positiva o negativa, necessaria alla liberazione dai propri obblighi di custodia e manutenzione, al conseguimento dello svincolo della cauzione e del pagamento del saldo del corrispettivo, o comunque alla tutela, in Sede arbitrale o giudiziale, delle proprie ragioni. Detto diritto, nell'inerzia dell'amministrazione, puo essere fatto valere davanti al giudice ordinario, con la richiesta di una pronuncia che accerti l'Obbligo di procedere al collaudo e fissi un termine entro il quale l'appaltante debba decidere, senza alcuna interferenza sul contenuto del relativo provvedimento (approvazione o rifiuto). (V 927/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 96, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 109, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 38, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)