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Sez. U, Sentenza n. 4343 del 26/07/1985 (Rv. 441809 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - PRETESE AVANZATE DALL'APPALTATORE IN RELAZIONE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - MANCATO COLLAUDO DELL'OPERA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441809-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - PRETESE AVANZATE DALL'APPALTATORE IN RELAZIONE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - MANCATO COLLAUDO DELL'OPERA - IRRILEVANZA.*

In tema di appalto di opera pubblica, la giurisdizione del giudice ordinario sulle pretese avanzate dall'appaltatore in relazione all'esecuzione dei lavori, in quanto inerenti a posizioni di diritto soggettivo scaturenti dal rapporto contrattuale, non resta di per sè esclusa dal mancato collaudo dell'opera medesima, secondo la previsione dell'art. 44 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, tenuto conto che, ove l'appaltatore denunci la colposa inerzia dell'appaltante nel provvedere a tale collaudo, i suddetti diritti non possono restare privi di tutela, e rientra nei poteri di quel giudice di accertare se l'indicata inerzia, per il tempo trascorso, si traduca sostanzialmente in un rifiuto del collaudo stesso. (V 1359/80, mass n 404886).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 109, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)